Statuto

Statuto della
“Fondazione Fatebenefratelli per la ricerca e la formazione sanitaria e sociale”

Titolo I
DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ, OGGETTO E PATRIMONIO

Articolo 1. DENOMINAZIONE

E’ istituita in Roma, per opera della Casa Generalizia dell’Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli, la “Fondazione Fatebenefratelli per la ricerca e la formazione sanitaria e sociale”, in breve “Fondazione Fatebenefratelli”.

Articolo 2. SEDE

La Fondazione ha sede legale in Roma, (attualmente in) Lungotevere dei Cenci, n. 5. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione essa potrà trasferire la propria sede legale, istituire sedi secondarie, uffici e centri operativi in tutto il territorio nazionale.

Articolo 3. FINALITÀ

La Fondazione non ha fini di lucro e si propone di realizzare due scopi primari:

I) Formazione:

Studio, realizzazione e gestione di attività formative e di orientamento; aggiornamento culturale, professionale e scientifico del personale, medico e non medico, operante nel settore delle scienze sanitarie, sociali ed educative; formazione continua, superiore e scolastica, per il conseguimento di un nuovo rapporto del cittadino con i problemi della salute;

II) Ricerca Scientifica:

in senso generale, realizzazione di attività di ricerca clinica e sperimentale in campo biomedico e di sanità pubblica; in senso specifico, sviluppo e validazione di ricerca traslazionale ed applicazione di ricerche sulla ottimizzazione delle risorse e umanizzazione delle prestazioni sanitarie, socio sanitarie e assistenziali.

Articolo 4. OGGETTO

Per realizzare le finalità indicate nel precedente art. 3, la Fondazione organizza le proprie attività in due distinte Divisioni Operative aventi le denominazioni e gli oggetti sotto riportati:

I) Divisione FIF (Formazione):

• promuovere iniziative di carattere didattico, culturale, scientifico dirette alla formazione e/o all’aggiornamento professionale del personale operante nel settore delle scienze mediche all’interno delle Case dell’ ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio nonché di enti o istituzioni diversi, sia sul territorio nazionale che estero;

• progettare, promuovere, realizzare e coordinare riunioni e giornate di studio, congressi, e seminari, iniziative inerenti la Formazione Continua in Medicina (ECM), formazione residenziale, formazione a distanza (FAD) e formazione sul campo (FSC);

• promuovere corsi universitari, istituire e coordinare scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento post-universitario, in Italia ed all’estero, adeguandone i criteri organizzativi alle disposizioni legislative dei vari paesi;

• organizzare e gestire collegi e convitti destinati agli studenti e frequentatori delle scuole e dei corsi di cui sopra;

• collaborare con enti pubblici e privati, italiani e stranieri, e con istituzioni internazionali aventi analoghe finalità, offrendo le proprie competenze in materia di formazione in campo sanitario;

• promuovere e sostenere le attività di volontariato collegate alla formazione nel campo sanitario e sociale.

II) Divisione AFaR (Ricerca Scientifica Sanitaria):

svolgere attività di ricerca traslazionale in stretto collegamento con le attività di ricovero e cura svolte all’interno dell’ospedale “San Giovanni Calibita – Fatebenefratelli” di Roma e delle altre strutture dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli:

• valorizzando l’approccio assistenziale della Casa Generalizia dell’Ordine di S. Giovanni di Dio fondato sul rispetto e sulla solidarietà attiva con le persone malate;

• applicando le scienze umane alla sanità, individuando e rendendo operanti criteri di assistenza globale atti a migliorare i livelli qualitativi degli interventi terapeutici nel rispetto della più efficiente gestione delle risorse impiegate;

• promuovendo il trasferimento delle conoscenze acquisite verso altre istituzioni di ricovero e cura, verso il personale, in un’ottica di aggiornamento e formazione permanente;

• promuovendo, in collaborazione con altri enti, progetti sperimentali nelle materie rientranti nell’oggetto sociale;

Nello svolgimento delle attività che costituiscono l’oggetto delle due Divisioni Operative, la Fondazione potrà:

• attivare laboratori, gruppi di lavoro, contratti di ricerca;

• istituire borse di studio a favore di collaboratori e studiosi interessati alla ricerca scientifica nelle materie di interesse della Fondazione, nonché dei discenti dei corsi realizzati dalla Fondazione, selezionandone i beneficiari tra quelli più capaci, meritevoli e disposti ad arricchire la propria esperienza recandosi anche fuori dal Paese di residenza;

• curare la redazione, la pubblicazione (in formato cartaceo o elettronico) e la distribuzione di volumi, di atti di convegni, di dispense e di periodici;

• stipulare convenzioni e rapporti di collaborazione con istituzioni e centri di ricerca in Italia ed all’estero;

• partecipare a bandi, concorsi, avvisi pubblici nazionali ed internazionali inerenti le finalità della Fondazione;

• organizzare convegni, corsi e seminari ed altre iniziative di trasferimento delle conoscenze

• promuovere raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Articolo 5. PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

– da un capitale iniziale di Lire 100.000.000 (centomilioni), pari ad Euro 51.645,69 (Cinquantunomila seicentoquarantacinque/69) donato dall’Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio;

– dai conferimenti patrimoniali disposti dagli Enti, italiani e stranieri, appartenenti all’Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio;

– dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposti in suo favore;

– da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo.

I mezzi ordinari per l’attività della Fondazione derivano dal reddito del patrimonio, dai proventi dell’attività, da sovvenzioni, contributi ed elargizioni degli Enti italiani e stranieri appartenenti all’Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio, dello Stato, Enti pubblici e privati, nonché da qualsiasi entrata economico-finanziaria non destinata ad incrementare il patrimonio.

Titolo II
ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 6. GLI ORGANI IN GENERALE

Sono organi della Fondazione:

– Il Presidente

– Il Vice-Presidente

– Il Segretario Generale

– Il Consiglio di Amministrazione

– Il Collegio dei Revisori

– Il Direttore Scientifico

– Il Comitato Scientifico

– Il Direttore delle Attività Formative

Articolo 7. IL PRESIDENTE

La carica di Presidente della Fondazione è attribuita di diritto al Vice Presidente Operativo dell’Ospedale “San Giovanni Calibita – Fatebenefratelli” di Roma. Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione. Il Presidente fa parte del Consiglio di Amministrazione, che convoca e presiede. Il Presidente della Fondazione esercita tutti i poteri di ordinaria gestione della Fondazione ed attua ogni misura rivolta al conseguimento degli obiettivi posti dal Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, il Presidente:

a) compie tutti gli atti a rilevanza esterna della Fondazione;

b) adotta i provvedimenti di nomina dei dirigenti e di assunzione, promozione e licenziamento dei dipendenti, nel rispetto della pianta organica della Fondazione definita con apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

c) nomina gli eventuali procuratori speciali, determinandone funzioni e poteri;

d) apre linee di credito nei limiti massimi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

e) sottoscrive, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, contratti di mutuo e di acquisto di beni immobili;

f) sottoscrive tutti i contratti, anche pluriennali, di acquisto di beni e servizi e contratti di acquisto attrezzature di qualsiasi importo, compresi i beni mobili registrati;

g) sottoscrive i contratti di appalto e di fornitura di servizi indicati nel programma annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione;

h) sottoscrive, con istituzioni pubbliche e private convenzioni di ogni tipo dirette a realizzare i fini istituzionali della Fondazione;

i) delibera l’attivazione di corsi universitari, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, nominando i relativi direttori e docenti;

j) approva lo stanziamento delle risorse per l’organizzazione di convegni, congressi, giornate di studio, seminari;

k) stipula e risolve i contratti di lavoro del personale, disponendo licenziamenti e irrogando ai responsabili le sanzioni disciplinari applicabili ai sensi di legge e di contratto;

l) approva, su proposta del Direttore Scientifico o del Direttore delle Attività Formative, l’istituzione di borse di studio;

m) accetta di eredità, legati, donazioni ed altre liberalità;

Nelle materie riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario ed opportuno, sottoponendolo a ratifica del medesimo Consiglio nel corso della prima riunione successiva.

Nell’esercizio della sua funzione, il Presidente può avvalersi dei pareri del Segretario Generale, del Direttore Scientifico e del Direttore per le Attività formative.

In caso di assenza o impedimento, i poteri del Presidente possono essere esercitati dal Vice Presidente.

Il Presidente resta in carica nelle Fondazione fino a quando mantiene la carica di Vice Presidente operativo nell’Ospedale “San Giovanni Calibita – Fatebenefratelli” di Roma.

Articolo 8. IL VICE PRESIDENTE

La carica di Vice Presidente della Fondazione è attribuita di diritto al Direttore Generale dell’Ospedale “San Giovanni Calibita – Fatebenefratelli” di Roma.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente sostituisce il Presidente esercitando tutte le funzioni di gestione e di rappresentanza ad esso attribuite dal presente Statuto.

Al Vice Presidente spetta il compito di fungere da collegamento fra il Consiglio di Amministrazione e gli altri organi della Fondazione, nonché tra la Fondazione nel suo complesso e l’Ospedale “San Giovanni Calibita – Fatebenefratelli” di Roma. Al Vice Presidente spettano la supervisione e il coordinamento delle attività della Fondazione con quelle dell’Ospedale “San Giovanni Calibita – Fatebenefratelli” di Roma nonché tutti i poteri di gestione che, di volta in volta, gli saranno conferiti con apposita delibera.

Il Vice Presidente resta in carica nelle Fondazione fino a quando mantiene la carica di Direttore Generale nell’Ospedale “San Giovanni Calibita – Fatebenefratelli” di Roma.

Articolo 9. IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche tra persone estranee al Consiglio stesso e dura in carica per tutto il periodo di durata in carica del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Ferme restando le specifiche competenze del Direttore Scientifico per la Ricerca e del Direttore delle Attività formative e fatte salve le attribuzioni del Presidente e del Vice

Presidente della Fondazione, il Segretario Generale è responsabile dell’organizzazione della Fondazione e si occupa del disbrigo degli affari correnti assicurando che l’andamento della gestione rispetti principi di corretta amministrazione.

Il Segretario Generale:

a) cura gli incassi dei crediti della Fondazione e dispone i pagamenti dei relativi debiti;

b) assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione fungendo da segretario verbalizzante a meno che questa funzione non venga assunta da un notaio;

c) assicura l’esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio e ne dispone, nei limiti di quanto necessario, la loro pubblicità.

Al Segretario Generale può essere conferito, con apposita procura speciale, il potere di compiere specifici atti di gestione aventi rilevanza esterna.

Articolo 10. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio d’Amministrazione composto dal Presidente e dal Vice Presidente nonché da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 Consiglieri, religiosi o laici, nominati dal Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale “San Giovanni Calibita – Fatebenefratelli” di Roma.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di questo, dal Consigliere più anziano. I Consiglieri diversi dal Presidente e dal Vice Presidente durano in carica per tre esercizi, scadono alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l’approvazione del consuntivo relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

I Consiglieri diversi dai Religiosi appartenenti all’Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio devono essere in possesso di idonei requisiti di indipendenza, di professionalità e di onorabilità, nonché di comprovata esperienza giuridico-amministrativa, economico aziendalistica o nella organizzazione e gestione delle attività formative e di ricerca scientifica in campo sanitario. Devono, altresì riconoscersi nei valori e nei principi contenuti nella “Carta d’Identità” dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli.

I Consiglieri nominati dal Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale “San Giovanni Calibita – Fatebenefratelli” di Roma possono essere revocati con effetto immediato qualora vengano meno i requisiti di cui al precedente comma 4 o cessi per qualsiasi motivo il necessario presupposto fiduciario.

Qualora nel corso del mandato sia revocato o venga a cessare per qualsiasi motivo un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale “San Giovanni Calibita – Fatebenefratelli” di Roma provvederà alla sua sostituzione per il residuo periodo del mandato degli altri Consiglieri in carica nel rispetto delle disposizioni precedenti.

Articolo 11. FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di indirizzo e di governo della Fondazione ed al medesimo competono tutti i poteri necessari per l’attuazione delle finalità dell’Ente.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti competenze:

a) nomina, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale “San Giovanni Calibita – Fatebenefratelli”, il Collegio dei Revisori della Fondazione, fissandone gli emolumenti;

b) nomina, su proposta del direttore Scientifico e del Direttore delle Attività Formative, il Comitato Scientifico della Fondazione fissandone gli eventuali emolumenti;

c) nomina, su proposta del Direttore delle Attività formative, il Comitato Scientifico dedicato all’attività di Provider ECM (Educazione Continua in Medicina) nonché tutte le altre figure richieste dalla normativa vigente in materia di formazione continua, fissandone durata ed emolumenti;

d) nomina il Direttore Scientifico e il Direttore per le Attività Formative determinandone durata in carica ed emolumenti;

e) nomina il Segretario Generale determinandone gli emolumenti;

f) approva le modifiche statutarie e adotta i regolamenti della Fondazione;

g) approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e i piani operativi annuali e pluriennali;

h) controlla l’attività di amministrazione e di gestione per garantirne la coerenza con i programmi e i piani operativi deliberati, gli indirizzi e i risultati prefissati;

i) fissa gli obiettivi annuali della gestione e ne verifica il conseguimento;

j) delibera la costituzione o la partecipazione a consorzi, società di persone o di capitali e stabilisce i relativi versamenti;

k) approva, su proposta del Segretario Generale e previo parere del Presidente, l’organizzazione interna degli uffici e la relativa pianta organica;

l) ratifica i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente o dal Vice Presidente;

m) delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente;

Articolo 12. RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

II Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente almeno due volte l’anno ed ogni qualvolta il Presidente o il Vice Presidente lo ritengano opportuno.

La convocazione del Consiglio è fatta tramite lettera raccomandata spedita ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o anche a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica contenente l’ordine del giorno da inviare almeno due giorni prima della riunione.

Le sedute del Consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei consiglieri presenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente. Sono valide le riunioni svolte per audio/videoconferenza ovvero per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipantipossano essere identificati, che di tali identificazione si dia atto nel relativo verbale, che tutti i documenti da discutere siano resi disponibili anche ai partecipanti collegati da sedi esterne e che sia consentito a tutti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente ed in cui deve pure trovarsi il Segretario verbalizzante.

Articolo 13. IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori della Fondazione è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione su proposta del Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale “San Giovanni Calibita – Fatebenefratelli”.

All’atto della nomina del Collegio dei Revisori, il Consiglio di Amministrazione ne stabilisce gli emolumenti con i criteri stabiliti dall’art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. nella L. 24 marzo 2012, n. 27, desumendo il grado di complessità dell’incarico dai valori economico-patrimoniali risultanti dal bilancio della Fondazione. Tutti i membri del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito a norma del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. I membri del Collegio durano in carica per tre esercizi, scadono alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l’approvazione del consuntivo relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori è organo di controllo della Fondazione. Esso, in particolare:

d) vigila sull’osservanza della legge e dello statuto;

e) verifica il rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e il suo concreto funzionamento;

f) verifica nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;

g) esprime con apposita relazione un giudizio sul consuntivo; la detta relazione è presentata alla prima seduta del Consiglio di Amministrazione successiva a quella relativa all’approvazione del consuntivo;

h) ottempera agli ulteriori adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni normative. Il presidente del Collegio dei revisori partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Articolo 14. RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione, con le stesse modalità previste dall’art. 12 del presente Statuto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio decade dall’ufficio.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. Il collegio dei Revisori è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti effettivi e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Articolo 15. IL COMITATO SCIENTIFICO

La Fondazione si avvale di un Comitato Scientifico nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del direttore Scientifico e del Direttore delle Attività Formative e formato da cinque componenti scelti tra professori universitari di ruolo o tra personalità di spicco nel mondo della cultura e nel campo della Ricerca Sanitaria e delle Scienze Sociali applicate alla Sanità, cui siano riconosciute qualità personali in linea con i principi contenuti nella “Carta di Identità” dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli.

II Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Direttore Scientifico della Fondazione, che ne fa parte ad ogni effetto, almeno una volta l’anno, entro il 30 novembre, per esprimere il proprio parere sui programmi e progetti di ricerca e di formazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni possono partecipare il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché il Segretario Generale.

Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. L’eventuale remunerazione dei componenti del Comitato Scientifico è stabilita dal Consiglio di Amministrazione nella delibera di nomina.

II Comitato Scientifico:

a) esprime annualmente il proprio parere preventivo su programmi e progetti di ricerca e formazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;

b) promuove iniziative nel campo del trasferimento delle conoscenze e dell’aggiornamento tecnico-scientifico;

c) esprime, su richiesta del Direttore Scientifico, il proprio parere sugli argomenti attinenti le attività di ricerca e di formazione nonché sulla struttura e sui contenuti di eventuali congressi, convegni, eventi e pubblicazioni scientifiche di cui la Fondazione cura la redazione e l’edizione.

Articolo 16. IL DIRETTORE SCIENTIFICO

II Direttore Scientifico viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e fa parte del Comitato Scientifico della Fondazione. Dura in carica per un periodo variabile da tre a cinque anni stabilito all’atto della nomina.

II Direttore Scientifico assume la responsabilità complessiva delle attività di ricerca promosse dalla Fondazione.

A questo scopo:

a) predispone, previa acquisizione del parere preventivo di cui all’art. 15, lettera a), il piano di attività annuale e pluriennale di ricerca con annesso budget da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;

b) elabora proposte da sottoporre al Comitato Scientifico;

c) cura i rapporti con altre istituzioni di ricerca e formazione;

d) vigila sull’attuazione dei programmi e dei progetti di ricerca corrente e sperimentale;

e) propone 1’assunzione di nuovi ricercatori tramite contratti di ricerca a termine;

f) raccoglie e valida, formulando le conseguenti proposte, le richieste di acquisizione di nuove tecnologie per la ricerca scientifica;

g) verifica e riferisce al Consiglio dell’attuazione degli obiettivi e dei risultati conseguiti.

Articolo 17 . IL DIRETTORE PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE

II Direttore per le Attività Formative viene nominato dal Consiglio di Amministrazione per un periodo variabile da tre a cinque anni, stabilito all’atto della nomina e può essere riconfermato e fa parte del Comitato Scientifico.

II Direttore per le attività formative assume la responsabilità complessiva delle attività di formazione promosse dalla Fondazione, con funzioni di direzione ed organizzazione delle stesse.

A questo scopo, il Direttore per le attività formative:

a) predispone, previa acquisizione del parere preventivo di cui all’art. 15, lettera a), il piano di attività annuale e pluriennale delle attività formative con annesso budget da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;

b) elabora proposte da sottoporre al Consiglio di Amministrazione ed attua gli obiettivi dell’Ente, assumendosi la responsabilità dei programmi e dei progetti affidati;

c) cura i rapporti e svolge funzioni di rappresentanza con la committenza, l’utenza ed i soggetti istituzionali interessati dalle attività formative della Fondazione;

d) è responsabile del personale e delle risorse finanziarie;

e) è responsabile dell’attuazione delle politiche della qualità e dell’accreditamento;

f) verifica e riferisce al Consiglio dell’attuazione degli obiettivi e dei risultati conseguiti.

TITOLO III
BILANCIO E LIQUIDAZIONE

Articolo 18. IL BILANCIO

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile approva il consuntivo di quello appena decorso.

Il bilancio annuale deve essere accompagnato da una relazione che illustri in termini qualitativi e quantitativi i risultati raggiunti rispetto ai programmi della Fondazione, ponendo in evidenza le ricadute sociali, economiche e cliniche generatesi per effetto delle attività formative e delle ricerche compiute.

E’ vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e di riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

La Fondazione adotta la contabilità economico-patrimoniale.

Articolo 19. LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto alla “Casa Generalizia dell’Ordine Ospedaliero San Giovanni di Dio”. Addivenendosi, per qualsiasi motivo, allo scioglimento della Fondazione, Il Consiglio di Amministrazione nominerà un liquidatore, attribuendo al medesimo i più ampi poteri e facoltà per conseguire la completa estinzione dell’Ente e la sua finale cancellazione dal registro delle persone giuridiche, svolgendo la procedura di liquidazione a norma di legge e, in particolare: a) comunicando la sua nomina al Presidente del Tribunale, ai sensi dell’art. 11, comma 4, disp. att. c.c.;

b) procedendo alla annotazione della sua nomina nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell’art. 13, comma 1, disp. att. c.c.;

c) richiedendo agli amministratori la consegna dei beni e delle scritture della Fondazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1, disp. att. c.c.;

d) redigendo l’inventario del patrimonio per determinare la consistenza dell’attivo e del passivo della Fondazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1, disp. att. c.c..

Articolo 20. RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Ente risconosciuto con decreto n° 639 del Presidente della Repubblica del 28/06/1986 con il quale su proposta del Ministro degli Interni, la Fondazione Internazonale Fatebenefratelli (F.I.F.) viene eretta in Ente morale e viene approvato lo Statuto.
Gazzetta Ufficiale n°233 del 7.10.1986

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