Statuto della Fondazione Internazionale FATEBENEFRATELLI PDF Print E-mail
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Articolo 1.

E' istituita in Roma, per opera dell'"Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio", la "FONDAZIONE INTERNAZIONALE FATEBENEFRATELLI" in sigla "FIF".

Articolo 2.

La Fondazione ha sede legale in Roma, Lungotevere de' Cenci 5/7. Il Consiglio d'Amministrazione potrà modificare l'indirizzo nell’ambito dello stesso Comune.
Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici e centri in tutto il territorio nazionale ed estero per deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 3.

La Fondazione ha per scopo lo studio, la realizzazione, la gestione d'attività formative e di orientamento.
Essa promuove l'aggiornamento culturale, professionale e scientifico del personale operante nel settore delle scienze sanitarie, sociali ed educative, la formazione continua, superiore e scolastica, per il conseguimento di un nuovo rapporto del cittadino con i problemi della salute e del benessere psicofisico.
Per il raggiungimento di tale fine la Fondazione si propone di:
a) promuovere iniziative di carattere didattico, culturale, scientifico, dirette alla formazione, all'aggiornamento professionale, all’orientamento del personale operante nel settore delle scienze mediche, assistenziali e sociali all'interno delle Case dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio nonché di Enti, Istituzioni e soggetti diversi, sia sul territorio nazionale sia estero;
b) progettare, promuovere, realizzare e coordinare riunioni di studio, giornate, congressi, seminari, iniziative inerenti la formazione continua in medicina e formazione in modalità FAD;
c) promuovere corsi universitari, istituire e coordinare scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento post - universitario, in Italia ed all'estero, adeguandone i criteri organizzativi alle disposizioni legislative dei vari Paesi;
d) curare la redazione e la diffusione di pubblicazioni, riviste e manuali;
e) organizzare collegi e convitti;
f) istituire borse di studio per discenti particolarmente meritevoli e disposti ad arricchire la propria esperienza, recandosi anche fuori dal Paese di residenza;
g) collaborare con Enti ed Istituzioni nazionali ed internazionali aventi analoghe finalità o finalità complementari;
h) promuovere e sostenere le attività di volontariato nel campo sanitario e sociale;
i) prendere tutte le iniziative atte a raggiungere gli scopi precisati.

Articolo 4.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

  • dai conferimenti patrimoniali disposti dall'"Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio";
  • da un capitale iniziale di Lire 100.000.000 (centomilioni) donato dal predetto Ordine;
  • da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo;
  • dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposti in suo favore.

Articolo 5.

I mezzi ordinari per l'attività della Fondazione derivano dal reddito del patrimonio, dai proventi delle attività, da sovvenzioni, contributi ed elargizioni del Fondatore, dello Stato, Enti pubblici e privati nonché da qualsiasi entrata economico-finanziaria non destinata ad incrementare il patrimonio.
La Fondazione per lo svolgimento delle proprie attività potrà utilizzare strutture e mezzi messi gratuitamente a sua disposizione dall'"Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio".

Articolo 6.

La Fondazione è retta da un Consiglio d'Amministrazione, presieduto di diritto dal Priore Generale pro tempore dell'"Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio".
Al Vicario Generale pro tempore dell'Ordine spetta la carica di Vice Presidente.
Gli altri membri del Consiglio, in un numero da tre a tredici, sono nominati dal Consiglio Generalizio/Definitorio Generale dell'Ordine.
Il Presidente ed il Vice Presidente rimangono in carica fino alla cessazione per qualsiasi motivo della loro funzione all'interno dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio.
Gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi sociali e fino alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili. Tali altri componenti, comunque, dovranno intendersi decaduti dalla carica allo scadere del Consiglio Generalizio/Definitorio Generale dell'Ordine che ha proceduto alla loro nomina.

Articolo 7.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente due volte l'anno ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri.
La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata od altro mezzo idoneo, quale e-mail e fax, spedito ai Consiglieri sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tranne i casi d'urgenza, per i quali la convocazione può essere telegrafica, con preavviso di quarantotto ore.
Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione purché ricorrano le seguenti condizioni:

  • siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
    • sia consentito al soggetto verbalizzante di seguire adeguatamente gli eventi oggetto della verbalizzazione;
    • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

 Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto di chi presiede la riunione viene duplicato.
Per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti ed il voto favorevole del Presidente.
Il Consiglio può conferire incarichi particolari o delegare alcuni dei suoi poteri.
Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio saranno fatte constare da verbali, trascritti sull'apposito libro; tali verbali saranno redatti dal Segretario e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.

Articolo 8.

Sono di competenza del Consiglio d'Amministrazione gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, spettano ad esso:
a) la programmazione anno per anno dell'attività sociale;
b) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
c) l'attivazione di corsi universitari, delle scuole di specializzazione, dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale;
d) la nomina di Direttori dei corsi e delle scuole nonché dei docenti
e) l'organizzazione dei convegni, congressi, giornate di studio, seminari;
f) l'approvazione delle convenzioni con l'Ordine, gli Enti, le istituzioni, anche universitarie, operanti nel settore delle scienze mediche;
g) l'organizzazione dei collegi e convitti;
h) l'istituzione di borse di studio;
i) la nomina del Segretario Generale, del Direttore della Fondazione e del Coordinatore Scientifico qualora lo ritenga opportuno;
l) la nomina dei componenti il comitato scientifico;
m) l’assunzione ed il licenziamento di funzionari e di dipendenti;
n) le deliberazioni sulla destinazione dei fondi patrimoniali;
o) le deliberazioni sugli acquisti e sulle vendite immobiliari, sull'accettazione di liberalità, sull'assunzione d'obbligazioni, sulle operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe e postergazioni d'ipoteche;
p) le deliberazioni sugli interventi in altri Enti o Società di qualsiasi tipo;
q) la nomina di procuratori;
r) l'approvazione dei regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili e per l'organizzazione delle singole Scuole e dei Corsi;
s) le modifiche statutarie.

Articolo 9.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione:

  • presiede le adunanze del Consiglio;
  • provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  • adotta provvedimenti d'urgenza sulle materie indicate alle lettere c), d), e), h), m) e q) del precedente articolo 8, riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione e la firma in qualsiasi atto ed in qualsiasi sede.
In caso di assenza, il Vice Presidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in tutte le sue attribuzioni.

Articolo 10.

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 11.

Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa. I controlli avranno cadenza almeno trimestrale e potranno essere compiuti anche in via individuale.
Annualmente, il Collegio dei Revisori riferisce sui controlli effettuati mediante relazione scritta.
Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Generalizio/Definitorio Generale dell'Ordine tra quelli iscritti nell'apposito Registro dei revisori legali.
I revisori durano in carica per tre esercizi sociali, fino alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili
Il Collegio nomina nel suo interno il Presidente.
I revisori, comunque, dovranno intendersi decaduti dalla carica allo scadere del Consiglio Generalizio/Definitorio Generale dell'Ordine che ha proceduto alla loro nomina.

Articolo 12.

La Fondazione può essere assistita da un Comitato Scientifico avente funzioni consultive, nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione tra esperti di supporto al Consiglio di Amministrazione per l’orientamento delle scelte strategiche.
Il Comitato è composto da un numero variabile di membri, determinato dal Consiglio di Amministrazione nella stessa delibera di nomina. La durata del comitato scientifico è determinata dal Consiglio d'Amministrazione all'atto della nomina e i suoi membri sono rieleggibili
Il Comitato Scientifico ha il compito di formulare proposte miranti a sviluppare e pianificare le aree della formazione in relazione ai bisogni formativi con capacità d'indirizzo delle attività. Fornisce indicazioni relativamente alle linee di formazione internazionali e nazionali d'interesse e d'utilità per la specificità dell’Ente. Promuove e propone l’attivazione di collaborazioni scientifiche tra realtà internazionali ed italiane in ambito formativo.
I componenti durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Articolo 13.

In caso d'estinzione della Fondazione il patrimonio sarà devoluto all'"Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio".

Articolo 14.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme di legge vigenti in materia.


Ente risconosciuto con decreto n° 639 del Presidente della Repubblica del 28/06/1986 con il quale su proposta del Ministro degli Interni, la Fondazione Internazonale Fatebenefratelli (F.I.F.) viene eretta in Ente morale e viene approvato lo Statuto.
Gazzetta Ufficiale n°233 del 7.10.1986